Scuola, Protocollo d’intesa fra Ministero e Sindacati per la ripresa in sicurezza. Ministro Bianchi: “ogni azione necessaria per il rientro in presenza” 

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Come riferisce l’Ansa, al termine di un confronto fiume le organizzazioni sindacali hanno trovato l’intesa con i tecnici del ministero dell’Istruzione per l’apertura dell’anno scolastico, in particolare sul tema dei tamponi gratuiti per il corpo docente, sulle misure per evitare classi pollaio. Il nodo Green pass sarà contenuto in una nota specifica che l’amministrazione invierà alle istituzioni scolastiche nel prossimi giorni.

“L’Anp non ha firmato il Protocollo perché contraria alla possibilità che le scuole si facciano carico del costo dei tamponi. Inoltre, il testo non chiarisce quali siano i dipendenti non vaccinati che hanno diritto al rimborso del tampone”. Lo afferma il presidente dell’associazione dei presidi, Antonello Giannelli. “Non intendiamo favorire alcuna logica di ‘sostituzione’ della vaccinazione con il tampone – aggiunge Giannelli -. Deve essere chiaro: si tratta di tutela della salute collettiva e questo per noi è prioritario. Ci riserviamo di rivedere la nostra posizione se e quando il testo del protocollo sarà modificato nel senso da noi chiesto”.

Il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, si legge in una nota ministeriale. “Stiamo mettendo in campo ogni azione necessaria per assicurare il rientro in aula con interventi mirati e puntuali – sottolinea il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. L’intesa raggiunta con le Organizzazioni sindacali è un ulteriore tassello e testimonia l’impegno comune per garantire a ogni studentessa e a ogni studente il diritto di poter tornare a frequentare in sicurezza e in presenza la scuola, recuperando il rapporto con i loro compagni, i docenti, la socialità”.

“Continuiamo a collaborare, ciascuno per la propria parte di responsabilità, per sostenere le istituzioni scolastiche nel loro lavoro, per dare risposte alle famiglie e garantire il diritto allo studio a ogni studente. Abbiamo stanziato già oltre 2 miliardi per il rientro a scuola. Stiamo lavorando da mesi – prosegue Bianchi -. Con il Protocollo appena siglato siamo intervenuti a sostegno delle situazioni e delle persone più fragili. Per quanto riguarda il distanziamento, interveniamo dove ci sono le classi più numerose, che si concentrano soprattutto nelle scuole di secondo grado delle periferie urbane. Abbiamo risorse già stanziate per queste situazioni, fondi che ora distribuiremo rapidamente. Le scuole, poi, in accordo con le Aziende sanitarie locali e il Commissario straordinario, potranno intervenire a favore dei più fragili, specificatamente coloro che non sono vaccinabili e che risultano, quindi, anche i più esposti al contagio. Interventi mirati, dunque, a favore delle situazioni più difficili per una scuola che vuole riaprire non dimenticando nessuno”.

Il Protocollo fa parte degli strumenti messi a disposizione per programmare al meglio il rientro di studentesse e studenti, tiene conto degli ultimi pareri del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza, delle disposizioni del Ministero della Salute, della normativa vigente. Sono previsti un Help Desk per le scuole, che partirà a fine agosto, e tavoli territoriali di confronto presso gli Uffici Scolastici Regionali per una gestione capillare dell’emergenza.

Proseguirà la collaborazione con il Commissario straordinario per la fornitura di gel e mascherine, comprese quelle che servono a favorire l’inclusione di alunne e alunni non udenti, così come sarà portata avanti la collaborazione con il Ministero della Salute e i Dipartimenti territoriali di prevenzione per supportare le scuole. Il Ministero dell’Istruzione continuerà a lavorare con quello della Salute anche per garantire una corsia preferenziale per ampliare la platea del personale vaccinato.

Confermata la permanenza a casa in caso di temperatura sopra i 37,5° o di altri sintomi influenzali. Sono previste modalità di gestione di ingressi e uscite, in modo da evitare assembramenti, e specifiche indicazioni per la pulizia giornaliera degli spazi.

Il Protocollo individua le disposizioni per: aerazione degli spazi (va garantito costantemente il ricambio d’aria, anche attraverso strumenti meccanici), gestione della mensa, svolgimento dei Percorsi per le competenze e per l’orientamento (PCTO), delle attività nei Convitti, nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni, gestione dei casi sintomatici. Confermato il supporto psicologico e pedagogico-educativo al personale, a studentesse e studenti.

Il Ministero dell’Istruzione sarà impegnato a dare il massimo sostegno alle scuole, anche garantendo personale ATA a tempo determinato in più, dove necessario, per la gestione dell’emergenza, per sgravare le scuole da eccessivi oneri di gestione. Saranno inoltre messe in capo azioni mirate, come sottolineato dal Ministro Bianchi, per interventi nelle scuole che presentano classi particolarmente numerose.

Fin qui il Ministero che ha fatto sapere che seguirà anche una nota tecnica alle scuole che farà riferimento, in particolare, all’utilizzo del green pass.

LA NOTA TECNICA SUL GREEN PASS La nota tecnica

I PASSI SALIENTI SUL GREEN PASS A SCUOLA

Punto 4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza – Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; – essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).

La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“… i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” – Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.
A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro16”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze – Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni – Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

 

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