Nuove misure anti-Covid: Green Pass esteso nelle scuole, nelle università e nelle Rsa, la durata diventa di 12 mesi

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Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri 9 settembre un nuovo decreto che amplia l’uso del Green Pass nelle scuole, nelle università e nelle Rsa. Il decreto prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale per la pandemia fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, la durata del certificato verde è stata aumentata da 9 a 12 mesi. Intanto l’AIFA Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla terza dose di vaccino per le persone fragili. Ora anche su questo dovrebbe arrivare a breve una misura ad hoc del governo. Mentre già si parla di estensione, sempre a breve, del Green Pass a tutti gli statali.

SCUOLE – Fino alla fine del 2021, oltre al personale scolastico per cui era già stato previsto, deve avere il Green Pass “chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”. Oltre ai dipendenti delle ditte esterne (per pulizie, servizi mensa, addetti alla manutenzione) devono avere la certificazione anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare i figli o per partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti. Sono esentati “i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”.

UNIVERSITÀ – Oltre agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo, per cui era già stato previsto, la stessa regola vale per gli atenei e dunque deve avere il Green Pass “chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università”.

CONTROLLI E MULTE – I controlli sono affidati ai dirigenti scolastici. Il decreto prevede che se l’accesso alle strutture è motivato da ragioni di servizio o di lavoro, “la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. I lavoratori esterni e i genitori che non hanno il Green Pass rischiano una multa da 400 a 1.000 euro. Per il personale la mancanza di Green Pass è considerata invece “assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.

RSA – Dal 10 ottobre scatta “l’obbligo vaccinale anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture per anziani Rsa”. Dunque non vale solo per medici e infermieri. I responsabili delle Rsa e “i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo”.

A chi esercita le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario e ai lavoratori dipendenti delle Rsa che non hanno il Green Pass si applicano le sanzioni e la sospensione della prestazione lavorativa, il che comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.

Rimane in vigore l’obbligo del Green Pass nei seguenti luoghi chiusi:

  • servizi di ristorazione al tavolo al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, se al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali (ad eccezione di chi effettua prestazioni sanitarie), parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici
  • mense aziendali
  • ristoranti degli alberghi se si tratta di clienti esterni
  • treni, aerei, navi e bus (Tav e Intercity – Navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti marittimi dello Stretto di Messina – Voli nazionali e internazionali – Autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente)

 

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