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I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / Bonus edilizi: cosa succede per i cantieri non terminati entro il 31 dicembre 2023. Le agevolazioni fiscali ancora accessibili per il 2024

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Questa settimana parliamo dei Bonus Edilizi e del cosiddetto Superbonus. Recentemente sono state introdotte modifiche legislative in tema di Bonus Edilizi che hanno come principale obiettivo quello di “sanare” i cantieri non terminati entro il 31 dicembre 2023. Ecco le cose fondamentali da sapere.

BONUS EDILIZI: NOVITÀ E PLUSVALENZA DA CESSIONE DELL’IMMOBILE RISTRUTTURATO A SEGUITO DI SUPERBONUS

Nel 2020 è stata introdotta la disciplina della maxi detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici (il cosiddetto Superbonus). Il Legislatore ha recentemente introdotto alcune modifiche in tema di Bonus Edilizi e pone come principale obiettivo quello di “sanare” i cantieri non terminati entro il 31 dicembre 2023.

Nel merito, in ordine alla sanatoria dei cantieri non ultimati entro fine 2023, il comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n. 212/2023 prevede una “clausola di salvaguardia”, la quale stabilisce che nei casi in cui sia stato applicato il regime della cessione del credito o dello sconto in fattura è escluso il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate della detrazione applicata per gli interventi da Superbonus, anche per tutti quelli non ancora ultimati, dove, di fatto, non sia stato quindi raggiunto l’obbiettivo di efficienza energica richiesto dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate conserva ugualmente il potere di accertamento sui casi di utilizzo irregolare dei crediti di imposta.

Il Decreto Rilancio definisce poi la vasta gamma di agevolazioni fiscali ancora accessibili per l’anno 2024: in particolare, stabilisce che l’agevolazione continuerà ad essere applicata nella misura pari al 110% fino al 31 dicembre 2025 solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (esempio, interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e interventi effettuati dai soggetti indicati).

Distintamente, la detrazione Superbonus spetterà invece nella misura pari al 70%, in ordine alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ai seguenti soggetti:

  • i condomini;
  • le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;
  • le onlus;
  • le associazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale.
Superbonus

La Legge di bilancio per il 2024 ha previsto, altresì, modifiche in tema di plusvalenze sugli immobili diversi dall’abitazione principale. In particolare, in tema di Imposta di registro, ha previsto modifiche in tema di plusvalenze sugli immobili con destinazione diversa dall’abitazione principale, in relazione ai quali il proprietario cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi rientranti nel Superbonus. È stata prevista l’estensione a 10 anni del periodo di rilevanza fiscale delle plusvalenze da cessione che, invece, ordinariamente rilevano solo per i primi cinque anni decorrenti dall’acquisto dell’immobile.

Quanto alla determinazione della plusvalenza, nel caso in cui si sia fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni o di cessione del credito o di sconto in fattura, è prevista la tassazione con l’aliquota del 26% della differenza tra costo d’acquisto e prezzo di cessione dell’immobile, con la seguente distinzione:

a) per gli interventi sull’immobile conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione, le spese relative a tali interventi non concorrono alla determinazione della base imponibile;
b) per gli interventi sull’immobile conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 dall’atto di cessione, si deve tenere in considerazione solo il 50% delle spese sostenute.

Infine, nel caso in cui il bonus sia stato fruito mediante detrazione in dichiarazione le spese sostenute rilevano sempre al 100% nel calcolo della plusvalenza.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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